Concordato preventivo biennale 2026/2027

 

Circolare di studio

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Requisiti, vantaggi, cause di esclusione e decadenza

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate relativa al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione netta ai fini IRAP per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

L’adesione consente di conoscere preventivamente la base imponibile da dichiarare per il biennio, beneficiando inoltre di specifiche agevolazioni fiscali e di un regime premiale.

Per il biennio 2026-2027 sono previste regole particolarmente favorevoli per i contribuenti che rinnovano il CPB dopo avere aderito al precedente biennio 2024-2025.

Possono accedere al CPB 2026-2027 i soggetti che:

  • esercitano attività d’impresa, arti o professioni;
  • applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • con riferimento al periodo d’imposta 2025, risultano soggetti agli ISA senza cause di esclusione;
  • rispettano le condizioni relative all’assenza di debiti tributari e contributivi previste dalla normativa.

 

Per il CPB 2026-2027 il periodo d’imposta di riferimento per la verifica dei requisiti e per la formulazione della proposta è il 2025.

Sono quindi interessati sia:

  1. i nuovi aderenti, che non hanno aderito al CPB 2024-2025;
  2. i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025, i quali possono rinnovare l’adesione per il nuovo biennio 2026-2027.

Non possono invece aderire al CPB 2026-2027 i contribuenti che hanno già aderito al CPB per il biennio 2025-2026, in quanto il precedente concordato è ancora in corso.

 

Per accedere al concordato, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, il contribuente non deve avere:

  • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • debiti contributivi,

definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atto impositivo non più soggetto a impugnazione.

È comunque possibile accedere al CPB se il contribuente ha estinto i debiti entro il termine previsto per l’adesione e il debito residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Non rilevano, ai fini della soglia, i debiti per i quali siano stati adottati provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla eventuale decadenza dai relativi benefici.

 

L’adesione al concordato produce innanzitutto un effetto di stabilità fiscale.

Per gli anni 2026 e 2027, il contribuente si impegna a dichiarare il reddito e il valore della produzione netta concordati.

Eventuali redditi effettivi superiori a quelli concordati, in linea generale, non comportano un aumento delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Allo stesso modo, eventuali redditi effettivi inferiori non consentono, in linea generale, di ridurre la base imponibile concordata.

L’IVA continua invece ad essere applicata secondo le regole ordinarie.

 

Uno dei principali vantaggi economici consiste nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato che eccede il reddito di riferimento del periodo precedente, al netto delle componenti straordinarie (positive e negative) previste dalla normativa.

Per il biennio 2026-2027 le aliquote sono:

Punteggio ISA 2025 Imposta sostitutiva
da 8 a 10 10%
da 6 a 7,99 12%
inferiore a 6 15%

Le aliquote agevolate si applicano fino a un incremento di reddito massimo di 85.000 euro.

Sulla parte eccedente gli 85.000 euro si applicano le aliquote ordinarie previste per il contribuente: in particolare 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES.

Questa limitazione non si applica ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L’adesione al CPB consente di beneficiare di:

  1. Compensazione dei crediti senza visto

È possibile compensare i crediti senza apposizione del visto di conformità fino a:

  • 70.000 euro annui per i crediti IVA;
  • 50.000 euro annui per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP.
  1. Rimborsi IVA

È possibile ottenere il rimborso del credito IVA senza visto di conformità o garanzia fino a 70.000 euro annui.

  1. Società non operative

È prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.

  1. Limitazione degli accertamenti presuntivi

Sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

  1. Riduzione dei termini di accertamento

Per gli aderenti è prevista un’anticipazione di almeno un anno, con modalità collegate al livello di affidabilità fiscale, dei termini di decadenza per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all’IVA.

  1. Redditometro

È prevista l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di oltre due terzi il reddito dichiarato.

 

I VANTAGGI AGGIUNTIVI PER CHI RINNOVA IL CPB 2024-2025

Il D.Lgs. n. 148/2026 ha introdotto un regime premiale specificamente destinato ai contribuenti che, dopo avere aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027.

I benefici aggiuntivi sono particolarmente rilevanti.

-compensazioni senza visto: soglie più elevate

Per chi rinnova:

  • crediti IVA: fino a 100.000 euro annui;
  • crediti relativi a imposte dirette e IRAP: fino a 70.000 euro annui.

rimborsi iva senza visto o garanzia

La soglia sale a 100.000 euro annui.

-accertamenti: anticipo di due anni

Per chi rinnova il CPB, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sale a due anni, sia per le imposte sui redditi sia ai fini IVA.

Si tratta di un beneficio più ampio rispetto a quello ordinario riconosciuto ai nuovi aderenti.

-pagamento rateale delle imposte senza interessi

Per il biennio 2026-2027, in caso di rinnovo, non sono dovuti gli interessi sui versamenti rateali delle imposte relative alle annualità concordate.

Il beneficio riguarda le imposte e non i contributi previdenziali.

-niente maggiorazione degli acconti

Per chi rinnova il CPB 2024-2025, non si applicano le maggiorazioni degli acconti che erano state previste per il primo anno di adesione.

In particolare, non si applicano le maggiorazioni del:

  • 10% per le imposte sui redditi;
  • 3% per l’IRAP,

previste in caso di determinazione degli acconti con il metodo storico.

 

IL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2020-2023 PER CHI RINNOVA

Una delle novità più importanti del CPB 2026-2027 riguarda esclusivamente coloro che rinnovano il concordato dopo avere aderito al CPB 2024-2025.

Questi contribuenti possono accedere a un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2020 al 2023.

La misura consente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, di ottenere una significativa limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria sulle annualità oggetto di ravvedimento.

L’imposta sostitutiva viene determinata in funzione del punteggio ISA conseguito nei singoli anni.

Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote sulle imposte sui redditi sono:

  • 10% con ISA almeno pari a 8;
  • 12% con ISA almeno pari a 6 e inferiore a 8;
  • 15% con ISA inferiore a 6.

Per l’IRAP è prevista l’aliquota del 3,9%.

Per gli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% delle imposte sostitutive, in considerazione dell’emergenza Covid.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure, alle condizioni previste dalla legge, in un massimo di 10 rate mensili.

Il ravvedimento speciale è una facoltà ulteriore e deve essere valutato separatamente rispetto alla convenienza del rinnovo del CPB.

 

PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è possibile aderire al CPB 2026-2027 quando ricorre una delle condizioni previste dalla legge.

Tra le principali:

  1. Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, pur in presenza dell’obbligo, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto del concordato.

  1. Condanne per determinati reati

Condanna, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per determinati reati tributari, societari e di riciclaggio commessi nei tre periodi d’imposta precedenti.

  1. Redditi esenti o esclusi superiori al 40%

Nel periodo d’imposta precedente, conseguimento di redditi o quote di reddito, comunque denominati, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’attività d’impresa o professionale.

  1. Regime forfetario

Adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario.

I contribuenti forfetari, infatti, non possono più accedere al CPB dal 2025.

  1. Operazioni straordinarie

Per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, effettuazione di:

  • fusione;
  • scissione;
  • conferimento d’azienda o di ramo d’azienda,

nei casi previsti dalla disciplina.

  1. Modifica della compagine sociale

Per le società di persone e le associazioni professionali, costituisce causa di esclusione l’aumento del numero dei soci o associati, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.

Per chi rinnova il CPB 2024-2025 è prevista, in particolare, un’eccezione per l’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

  1. Precedente CPB ancora in corso

Non può aderire al CPB 2026-2027 chi ha già aderito al CPB relativo al biennio 2025-2026.

 

Se il contribuente non possiede i requisiti di accesso oppure aderisce nonostante una causa di esclusione, l’adesione è considerata priva di effetti.

È quindi importante verificare i requisiti prima dell’adesione.

La decadenza, invece, riguarda principalmente comportamenti o violazioni che si verificano o vengono accertati dopo l’adesione.

 

PRINCIPALI CAUSE DI DECADENZA

La decadenza dal CPB comporta, in linea generale, la perdita degli effetti del concordato per entrambi gli anni del biennio.

  1. Attività non dichiarate o passività inesistenti/indeducibili

A seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risultano:

  • attività non dichiarate;
  • passività inesistenti o indeducibili;

per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati.

  1. Errori nei dati utilizzati per la proposta

A seguito di accertamento relativo al periodo d’imposta precedente al biennio concordato, risultano errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta tali che, sulla base dei dati corretti:

il reddito o il valore della produzione netta risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.

  1. Violazioni di non lieve entità

Costituiscono causa di decadenza, tra le altre:

  • violazioni che integrano determinati reati tributari;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito o valore della produzione concordato superiore al 30%;
  • omessa dichiarazione dei redditi, IVA o sostituti d’imposta negli anni oggetto del concordato;
  • almeno tre violazioni, commesse in giorni diversi, relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
  • mancata esibizione di documenti e registri contabili in sede di controllo;
  • altre specifiche violazioni individuate dalla normativa come di non lieve entità.
  1. Mancato pagamento delle somme dovute

La decadenza può verificarsi anche in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base al concordato, qualora il contribuente non regolarizzi integralmente la propria posizione entro il termine previsto dalla legge.

La normativa consente, in questa fattispecie, di evitare la decadenza mediante il pagamento integrale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità prevista per i controlli automatizzati.

UNA NOVITÀ IMPORTANTE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Per il CPB 2026-2027 è stata introdotta una disciplina più favorevole rispetto al passato.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati utilizzati per la proposta non determina automaticamente la decadenza dal concordato.

Il reddito e il valore della produzione concordati possono essere rideterminati sulla base dei dati corretti.

Le eventuali sanzioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso.