ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEGLI ENTI LOCALI

Circolare informativa ai clienti
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEGLI ENTI LOCALI
Definizione agevolata delle cartelle relative a tributi e altre entrate locali
L’estensione della Rottamazione-quinquies alle entrate territoriali è stata introdotta dal d.l. n. 38/2026, che ha ampliato la Definizione agevolata della Legge di Bilancio 2026 ai debiti affidati alla riscossione da Regioni ed Enti locali, tra cui Comuni, Province e Città metropolitane.
La misura consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di definire alcuni debiti pagando il capitale dovuto e le spese, senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio.
La definizione riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) nel periodo:
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e relativi alle entrate di un Ente locale o territoriale che abbia aderito espressamente alla misura.
Possono quindi rientrare, a seconda dell’Ente e delle entrate interessate, ad esempio:
- IMU;
- TARI;
- altre entrate tributarie locali;
- bollo auto, quando il relativo carico è riferito a una Regione aderente;
- entrate patrimoniali degli Enti locali;
- sanzioni amministrative e altre entrate affidate ad AdER.
Sono invece esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La Rottamazione-quinquies non si applica automaticamente a tutti i Comuni e a tutte le entrate locali.
L’Ente creditore doveva adottare uno specifico provvedimento e comunicarlo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.
Pertanto, prima di presentare la domanda, occorre verificare che l’Ente creditore abbia aderito alla Rottamazione-quinquies.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli Enti che hanno aderito.
La misura riguarda solo i carichi affidati ad AdeR. Restano esclusi i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati: per questi la Legge di Bilancio 2026 consente agli Enti territoriali di introdurre, con proprie delibere e regolamenti, una definizione agevolata autonoma, secondo le modalità decise da ciascun Ente.
CASO PARTICOLARE: MULTE STRADALI
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, la disciplina è diversa.
In questo caso la Rottamazione-quinquies consente di eliminare:
- gli interessi e gli altri interessi comunque denominati;
- le somme maturate a titolo di aggio;
ma la sanzione principale rimane dovuta.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso le modalità che saranno messe a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Scadenze
15 ottobre 2026
AdER renderà disponibili nell’area riservata i dati necessari per individuare i carichi definibili e pubblicherà le modalità di presentazione.
Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
Sarà possibile presentare la domanda di adesione.
15 dicembre 2026
Termine ultimo per presentare la domanda e per eventuali integrazioni o modifiche.
28 febbraio 2027
AdER comunicherà l’importo complessivamente dovuto e il piano dei pagamenti.
31 marzo 2027
Scadenza per il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata.
Le scadenze sono state recentemente modificate dalla Legge n. 113/2026.
PAGAMENTO RATEALE
È possibile scegliere il pagamento:
- in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
- oppure fino a 54 rate bimestrali.
Il pagamento rateale si sviluppa su un periodo massimo di circa 9 anni.
Le rate sono di pari importo e, per il 2027, scadono il:
31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre
A partire dal 2028 le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
Sulle rate si applicano interessi nella misura del 3% annuo, a partire dal 1° aprile 2027.
ATTENZIONE ALLA DECADENZA
La Rottamazione-quinquies richiede il rispetto delle scadenze di pagamento.
In caso di mancato o insufficiente pagamento, la definizione può diventare inefficace. In particolare, la legge prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
In caso di decadenza, gli importi già versati vengono considerati come semplici acconti sul debito originario e possono riprendere le procedure di riscossione.

