In data 30/6/2026 il MEF ha emesso il comunicato stampa n. 77 con il quale comunica che la procedura in corso presso la comunità Europea per la proroga del meccanismo dello split payment si concluderà entro il 10/7/2026. Nelle more , il MEF evidenzia come i soggetti interessati dovranno continuare ad emettere le fatture in base al predetto regime sin dal 1/7/2026. Il predetto regime troverà applicazione fino al 30/6/2029.

 

 

Split payment: continuità applicativa dopo il 30 giugno 2026

La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello
split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del
Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1°
luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment
senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi
soggetti già interessati.

 

Roma, 30 giugno 2026

 

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

Credito d’imposta ZES Unica 2026 e iperammortamento 4.0– Requisiti, finalità degli investimenti e termini di presentazione delle domande

 

Gentile Cliente,

la Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2026 il credito d’imposta ZES Unica, un’agevolazione fiscale destinata alle imprese che effettuano investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno.

Di seguito si riepilogano i principali requisiti e le scadenze operative.

 

  1. Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta le imprese di qualsiasi dimensione che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno.

Sono esclusi alcuni settori specifici (tra cui siderurgia, carbone, trasporti, energia e settore finanziario).

 

  1. Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nella ZES, con un minimo di 200.000,00, tra cui:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • terreni
  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali all’attività.

Il valore complessivo dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore totale dell’investimento agevolabile in ciascun progetto.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

 

 

  1. Finalità del progetto di investimento iniziale

Gli investimenti devono configurare un progetto di investimento iniziale, coerente con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, e devono essere finalizzati ad almeno una delle seguenti finalità:

  • creazione di un nuovo stabilimento produttivo
  • ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • diversificazione della produzione mediante nuovi prodotti o servizi
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive già esistenti oppure di nuova realizzazione nel territorio della ZES.

 

  1. Procedura e scadenze

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione degli investimenti effettuati o programmati.

In particolare, la Comunicazione preventiva andrà trasmessa dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 indicando gli investimenti già sostenuti dal 1° gennaio 2026 e quelli che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026.

 

  1. Intensità teorica del credito d’imposta

La percentuale teorica del credito d’imposta varia in funzione della dimensione dell’impresa e della regione in cui è effettuato l’investimento, secondo la normativa sugli aiuti di Stato per le aree svantaggiate.

Schema indicativo delle percentuali massime teoriche:

Regione Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 60% 50% 40%
Sardegna, Molise, Abruzzo 50% 40% 30%

Le percentuali sopra indicate rappresentano l’intensità massima teorica dell’aiuto.

L’ammontare effettivamente fruibile potrà essere ridotto proporzionalmente dall’Agenzia delle Entrate in base alle risorse disponibili e al totale delle richieste presentate.

 

  1. Investimenti “Industria 4.0” – Iperammortamento (nuova disciplina dal 2026)

A partire dal 2026 la disciplina degli investimenti Industria 4.0 è stata modificata: per i beni materiali tecnologicamente avanzati non è più previsto il credito d’imposta, ma il ritorno al meccanismo dell’iperammortamento.

L’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile del bene.

Requisiti dei beni 4.0

I beni devono essere beni materiali strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico, individuati nei nuovi allegati tecnici della normativa Industria 4.0 (Allegati IV e V alla L.199/2025) e possedere i 5+2 requisiti previsti dalla normativa.

Elemento essenziale è la interconnessione del bene ai sistemi informativi aziendali, che deve risultare effettiva e documentabile.

Documentazione richiesta

Per poter applicare l’iperammortamento è necessario disporre di:

  • perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (obbligatoria per investimenti superiori a 300.000 euro)
  • oppure dichiarazione del legale rappresentante per beni di importo inferiore.

Percentuali maggiorazione dell’iperammortamento

Schema percentuali iperammortamento 4.0 (Legge 199/2025)

Fascia di investimento Maggiorazione fiscale Valore fiscale ammortizzabile
Fino a 2,5 milioni € +180% ammortamento su 280% del costo
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € +100% ammortamento su 200% del costo
Oltre 10 e fino a 20 milioni € +50% ammortamento su 150% del costo
Oltre 20 milioni € nessuna maggiorazione ammortamento ordinario

 

Produzione dei beni

I beni devono essere prodotti all’interno dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (requisito in corso di rettifica).

Fatture e Dicitura

Non è ancora stato chiarito se obbligatoria, ma si consiglia di far inserire nelle fatture d’acquisto la dicitura: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 427-433, Legge 30 dicembre 2025 n. 199”.

Procedura di richiesta tramite GSE

Per l’accesso all’iperammortamento è prevista una procedura di registrazione e monitoraggio tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Saranno necessarie 3 trasmissioni di cui una preventiva una al versamento del 20% dell’acconto  e  una a investimento realizzato.

Cumulabilità con ZES

Gli investimenti in beni 4.0 possono risultare cumulabili con il credito d’imposta ZES, nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

  1. Invito alla pianificazione degli investimenti

Le imprese interessate a realizzare investimenti nel corso del 2026 sono invitate a contattare lo Studio quanto prima al fine di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti
  • programmare correttamente il progetto di investimento
  • predisporre la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per l’assistenza nella predisposizione della domanda.

 

Cordiali saluti
Lo Studio

 

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

Agevolazioni ZES 2026: Autorizzazione Unica e credito di imposta

  1. Introduzione

Nel contesto delle politiche di sviluppo economico e di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, il legislatore ha istituito e progressivamente rafforzato il regime delle Zone Economiche Speciali (ZES). Le ZES rappresentano un’opportunità strategica per le imprese che intendono localizzare o ampliare investimenti produttivi in specifiche aree del territorio nazionale attraverso benefici fiscali e amministrativi.

 

  1. Ambito territoriale ZES Unica

Dal 1° gennaio 2024 è operativa la ZES Unica che comprende:

  • Le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna)
  • A partire dal 20 novembre 2025, anche Marche e Umbria sono incluse nel perimetro incentivante.

Questa estensione amplia significativamente l’area geografica in cui le imprese possono beneficiare degli incentivi ZES.

 

  1. Semplificazione Amministrativa ‒ Autorizzazione Unica

Per favorire la realizzazione e l’avvio degli investimenti nella ZES, è predisposto un procedimento speciale di autorizzazione unica gestito tramite:

  • Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES)
  • Autorità competente: Struttura di missione ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora integrata nel Dipartimento per il Sud.

L’Autorizzazione Unica ZES è una procedura amministrativa speciale e accelerata che consente all’impresa di ottenere, con un solo provvedimento, tutti i titoli abilitativi necessari per realizzare un investimento all’interno della ZES.

Non è un incentivo fiscale, ma una semplificazione amministrativa strategica, spesso decisiva quanto se non più del credito d’imposta.

3.1 Quando si applica

L’Autorizzazione Unica è richiesta quando l’impresa intende:

  • realizzare nuovi insediamenti produttivi
  • ampliare o riconvertire stabilimenti esistenti
  • realizzare opere edilizie o impiantistiche rilevanti
  • avviare investimenti che richiedono più autorizzazioni (urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.)

Il provvedimento unico sostituisce e assorbe, ove necessarie:

  • permesso di costruire
  • SCIA / CILA
  • autorizzazioni paesaggistiche
  • autorizzazioni ambientali (AUA, emissioni, scarichi)
  • nulla osta ASL / VV.F.
  • pareri di enti locali e sovracomunali

Questo elemento rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ai processi standard, spesso più lunghi e frammentati.

3.2 Come funziona, passo per passo

  • Presentazione dell’istanza

L’impresa (di solito tramite tecnico e consulente) presenta:

  • progetto dell’investimento
  • relazione tecnica ed economica
  • cronoprogramma
  • documentazione urbanistica/ambientale
  • dichiarazione di localizzazione in area ZES
  • Istruttoria coordinata

La Struttura ZES:

  • acquisisce tutti i pareri necessari
  • convoca, se serve, una Conferenza di Servizi
  • gestisce eventuali richieste di integrazione
  • Tempi ridotti

I termini sono significativamente più brevi rispetto alle procedure ordinarie.

Il procedimento di Autorizzazione Unica ZES deve infatti concludersi entro 45 giorni dalla presentazione di un’istanza completa (60 giorni in caso di integrazioni Tecniche alla pratica, fino ad un massimo di 90 giorni nei progetti piu’ complessi).

 

  1. Credito d’Imposta per Investimenti nella ZES Unica

4.1 Estensione Temporale e Risorse

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso l’agevolazione del credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti realizzati:

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con stanziamenti complessivi per:

  • € 2,3 miliardi per il 2026
  • € 1 miliardo per il 2027
  • € 750 milioni per il 2028

Questa proroga mantiene l’incentivo pienamente operativo anche nei prossimi anni, offrendo certezza temporale alle imprese.

4.2 Soggetti Beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta:

  • Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES Unica
  • Imprese localizzate nelle zone assistite delle regioni incluse nel perimetro ZES

Esclusioni settoriali:
Settori non ammessi includono, ad esempio:

  • Industria siderurgica e carbonifera
  • Trasporti (escluso magazzinaggio/supporto)
  • Energia e infrastrutture energetiche
  • Settore finanziario/assicurativo

4.3 Investimenti Ammissibili

Gli investimenti agevolabili (da un minimo di 200.000,00 ad un massimo di 10.000.000,00) comprendono:

Beni strumentali nuovi:

  • Macchinari
  • Impianti
  • Attrezzature varie

Terreni e immobili strumentali ai fini dell’attività produttiva, nonché investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di suddetti immobili.

Acquisto tramite locazione finanziaria (leasing).

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 tale da essere funzionale a:

  • Creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabili mento;
  • un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento

Nota importante:
Il valore complessivo dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore totale dell’investimento agevolabile in ciascun progetto.

 

4.4 Intensità dell’Incentivo

L’ammontare del credito d’imposta dipende da vari parametri:

  • Regione/area geografica di investimento
  • Dimensione dell’impresa
  • Importo dell’investimento

In particolare, nella regione Campania le aliquote sono:

60% per PICCOLE IMPRESE;

50% per MEDIE IMPRESE;

40% per GRANDI IMPRESE.

È opportuno ricordare che l’importo del credito è funzione degli stanziamenti e verrà rideterminato in funzione del rapporto esistente fra i crediti richiesti a consuntivo e le risorse concesse. Se il rapporto dovesse essere superiore a 1 le aliquote saranno rideterminate con una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Procedura per fruire del credito d’imposta

La fruizione dell’agevolazione segue una procedura in più fasi:

  1. Comunicazione preventiva: indicazione delle spese sostenute e previste entro termini stabiliti (es. marzo–maggio).

Comunicazione consuntiva: trasmissione dei dati finali degli investimenti effettuati.

Il credito può poi essere utilizzato in compensazione tramite F24, nel rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva.

I beni oggetto dell’agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello d’acquisto e non devono essere dismessi o ceduti a terzi entro il quinto periodo di imposta successivo.

 

  1. Conclusioni e Raccomandazioni

Le agevolazioni ZES Unica 2026 rappresentano un’opportunità significativa per le imprese che intendono:

Localizzare nuove attività produttive

 Potenziare infrastrutture, macchinari e impianti

 Pianificare investimenti immobiliari funzionali alle attività

Con l’estensione temporale e le risorse stanziate, è consigliabile per i nostri clienti:

  • Valutare progetti di investimento strutturati che massimizzino il valore del credito d’imposta
  • Verificare la cumulabilità delle agevolazioni con altri incentivi nazionali/regionali
  • Pianificare le comunicazioni (preventive e consuntive) nei termini previsti dalla normativa

 

Cordiali saluti
Lo Studio